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Quando si mette la marca da bollo sulle fatture? A volte è necessario applicare una marca da bollo su fatture e ricevute, ma quando si deve fare? La regola fiscale generale prevede che la marca da bollo da 2 euro debba essere applicata sulle fatture o le ricevute fiscali di importo superiore a euro 77,47. Nelle righe che seguono, proveremo a fare chiarezza su questo particolare punto della burocrazia italiana, in modo da non avere problemi.
Vediamo quindi nel dettaglio come e quando bisogna applicare la marca da bollo su fatture e ricevute.
Quando applicare la marca da bollo sulla fattura?
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La marca da bollo da due euro sulle fatture e sulle ricevute fiscali va messa su tutte le fatture e ricevute che superano l’importo di 77,47 euro dal soggetto emittente, una volta che il documento viene spedito e consegnato. Da normativa, vige anche l’obbligo a carico di ‘fatture ricevute o rilasciate dal creditore’. La responsabilità del pagamento della fattura, della ricevuta e delle eventuali sanzione grava invece su tutte le parti che la sottoscrivono.
- Applicare la marca da bollo sulla fattura originale, quella che si consegna al cliente
- Fare una copia da conservare per la propria contabilità
- Conservare e registrare in contabilità la ricevuta di acquisto dei valori bollati cui le marche da bollo applicate si riferiscono.
Quando non si deve applicare la marca da bollo sulla fattura
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La marca da bollo da due euro non deve essere applicata soltanto nel caso in cui la fattura considerata è soggetta a IVA e presenta un importo complessivo (senza tenere conto dell’IVA) inferiore a 77,47 euro. Non deve essere comunque mai applicata sulle quietanze di stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato» (Art. 26, tabella, allegato B, D.P.R. n. 642/1972).
Cosa succede se non si mette la marca da bollo sulla fattura?
“In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa”